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24 Marzo 2009

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L'art. 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nell'ambito del processo di armonizzazione al regime generale, prevede dal 1° gennaio 2005 l'applicazione per i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto dei trattamenti economici previdenziali di malattia secondo le norme, le modalità e i limiti previsti per i lavoratori del settore industria, con eventuale erogazione di trattamenti aggiuntivi secondo la contrattazione collettiva di categoria. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a trasferire all'INPS le risorse complessive stanziate dal decreto, a valere su apposita evidenza contabile nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.
L'INPS provvede ad erogare le somme alle aziende destinatarie tramite procedura automatizzata, nelle modalità previste per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.
L'erogazione è subordinata alla verifica della correntezza contributiva o del possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte delle aziende interessate, ai fini dell'eventuale conguaglio.

(Decreto 04/12/2008, G.U. 19/03/2009, n. 65)