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21 Marzo 2009

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A testimonianza dell'importanza e del sempre più frequente utilizzo delle tecnologie biometriche nella vita delle aziende, il Garante è stato ancora una volta chiamato a pronunciarsi sulla liceità del trattamento effettuato da una società che ha installato un sistema di rilevazione di dati biometrici dei dipendenti basato sull'impiego delle loro impronte digitali, "finalizzato esclusivamente alla rilevazione delle presenze del personale sul luogo di lavoro al fine di commisurare la retribuzione ordinaria e straordinaria da corrispondere".

Facendo riferimento alle proprie "Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati", il Garante ha vietato alla società di proseguire il trattamento, rilevando che

- nel caso di specie non risultano "comprovate esigenze idonee a giustificare il ricorso, nel caso di specie, all'utilizzo di dati biometrici nel contesto lavorativo aziendale in relazione all'accesso ad "aree sensibili", avuto riguardo alla natura delle attività ivi svolte (cfr. punto 4 delle citate "Linee guida")

-  la società ha informato le organizzazioni sindacali aziendali sull'installazione del sistema e sul correlato trattamento di dati, senza che dagli elementi acquisiti in atti risulti tuttavia raggiunto l'accordo previsto dall'art. 4, secondo comma, della legge n. 300 del 1970 o comunque rilasciata la necessaria autorizzazione da parte della competente articolazione periferica del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

(Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 2 ottobre 2008: Dati biometrici vietati per la rilevazione dell'orario di lavoro).