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24 Marzo 2009

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L'erogazione sarà effettuata a favore di coloro che hanno presentato la domanda entro lo scorso 28 febbraio, facendo riferimento ai dati del nucleo familiare nell’anno 2007. Nessuna domanda relativa ai nuclei formati da una sola persona potrà essere, però, evasa dal datore di lavoro in quanto questo tipo di beneficio spetta solo ai pensionati che presentano, quindi, la richiesta all’INPS. Il datore di lavoro è tenuto ad evadere le richieste ricevute seguendo uno stretto ordine cronologico di presentazione, poiché il “bonus” è erogato utilizzando le somme a disposizione, nello stesso mese di marzo, a titolo di ritenute fiscali e di contributi dovuti agli enti previdenziali.

Nessuna anticipazione deve, pertanto, essere effettuata dal datore di lavoro che evaderà le richieste entro i limiti di capienza di dette somme andando poi a compensare, nel modello F24, gli importi erogati con quelli dovuti, all’erario ed agli enti.

Al fine di consentire ai sostituti d’imposta il recupero degli importi erogati attraverso l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è stato istituito, con risoluzione n. 33/2009, il codice tributo: “1664” – denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate a titolo di bonus straordinario 2009 alle famiglie, di cui all’art. 1, D.L. 185/2008”.

In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice è indicato nella “Sezione Erario” - colonna “importi a credito compensati”. Inoltre, nella colonna “rateazione/regione/prov./mese rif.” deve essere indicato il mese in cui è stato erogato il bonus, espresso nella forma “00MM”, mentre il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus, espresso nella forma “AAAA”.

Sezione modello F24 da compilare: ERARIO

Il codice è utilizzabile solo per indicare un importo a credito da compensare ovvero per indicare un importo a debito per ravvedimento operoso

Riferimento Normativo: decreto legge n. 185 del 29/11/2008 - Art. 1

ESEMPIO 1: importo a credito

I dati proposti nell’esempio sono solo a titolo esemplificativo

Importo:6.000,00 Euro Anno di imposta a cui si riferisce il credito: 2009 Mese di riferimento:marzo

(1) codice tributo: indicare 1664

(2) rateazione/regione/prov/mese rif: indicare il mese di riferimento, nell’esempio 03

(3) anno di riferimento: anno d’imposta a cui si riferisce il credito, nell’esempio 2009

(4) importi a debito versati: non compilare

(5) importi a credito compensati: indicare l'importo a credito, nell’esempio 6.000,00

(6) TOTALE A: somma degli importi a debito indicati nella Sezione Erario, non compilare se non sono presenti importi a debito

(7) TOTALE B: somma degli importi a credito indicati nella Sezione Erario

(8) SALDO (A - B): indicare il saldo (TOTALE A - TOTALE B)

(9) codice ufficio: non compilare

(10) codice atto: non compilare

Le somme compensate, utilizzando il suddetto codice tributo, non concorrono al limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi che possono essere compensati ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

I dati delle richieste pervenute e dei bonus erogati entro fine marzo dovranno essere trasmessi telematicamente, dal datore di lavoro direttamente o tramite un soggetto incaricato, all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 30 aprile, utilizzando il programma che sarà reso disponibile dalla stessa Agenzia, nel cui sito