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25 Marzo 2009

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Sommario

   1. Premessa
   2. L'obbligo ante legge n. 142/2001
   3. L'innovazione introdotta dalla legge n. 142/2001
   4. Lavoro autonomo e amministratori
   5. Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
   6. Associazione in partecipazione
   7. Artigiani
   8. Agricoltori
   9. Professionisti

L'obbligo ante legge n. 142/2001


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La forma a progetto della collaborazione coordinata e continuativa è compatibile con la figura di socio lavoratore?
È possibile per un socio eletto alla carica di amministratore instaurare con la cooperativa, contestualmente, un rapporto di collaborazione coordinata non occasionale?
Quali sono i requisiti richiesti alle società cooperative per essere qualificate imprese artigiane? E nei confronti dei soci con rapporto di lavoro autonomo quale regime previdenziale è applicabile?

Come ormai noto, il lavoro in cooperativa ha trovato compiuta regolamentazione ad opera della legge n. 142/2001, così come parzialmente riformata dalla legge n. 30/2003.

Tale disposizione ha, infatti, delineato i contorni della figura del socio lavoratore disciplinando tipologie e modalità dei rapporti di lavoro instaurabili tra questi e la cooperativa medesima, consentendo, in particolare ai fini che qui ci interessano, lo sviluppo del lavoro autonomo.

Prima dell'emanazione dell'anzidetta disposizione, infatti, la fattispecie del lavoro autonomo svolto in cooperativa, pur essendo realizzabile, aveva avuto difficoltà ad affermarsi in ragione principalmente della legislazione previdenziale.

La prestazione lavorativa del socio, come più volte ribadito dalla giurisprudenza, doveva infatti essere configurata quale adempimento di un contratto di società, trovando la sua fonte nell'adesione al vincolo societario. In base a questa ricostruzione, il rapporto di lavoro del socio con la cooperativa, pur in presenza degli indici tipici della subordinazione (orario vincolo, retribuzione fissa, assoggettamento al potere direttivo e disciplinare) non configurava dunque un rapporto di lavoro subordinato, bensì associativo, e analogamente per la fattispecie del lavoro autonomo.