header 300 px ultimo

Information
30 Giugno 2009

Information
Stampa

Commette il reato di violenza privata il datore di lavoro che induce i dipendenti a presentarsi sul luogo di  lavoro prima dell'inizio dell'orario contrattualmente stabilito - contro la loro volontà ed al di fuori di qualsiasi contrattazione collettiva - pena una decurtazione dello stipendio.

Posto che l’art. 610 c.p. tutela la libertà morale ed in specie quella di autodeterminarsi spontaneamente al di fuori di qualunque limite o condizione che non sia legittimamente posto, non vi è dubbio che la prospettazione ai lavoratori di una decurtazione economica su quanto legittimamente dovuto per ottenere qualcosa al di fuori del contratto di lavoro, costituisce un’ingiusta coartazione da parte del datore di lavoro in quanto effettuata al di fuori di qualsiasi diritto di quest’ultimo ed integra violenza privata.
È quanto affermato dal Tribunale di Rovigo – giudice Stifano - con sentenza 22 aprile 2009.

Nel caso sottoposto all’attenzione del Tribunale, un datore di lavoro aveva dato disposizioni (facendo affiggere apposito cartello nei luoghi di lavoro) perché la timbratura del cartellino fosse effettuata almeno un quarto d’ora prima dell’inizio dell’orario di lavoro, aggiungendo che, in caso contrario, si considerava l’inizio del lavoro con un quarto d’ora di ritardo.

A parere del Tribunale, pur nel caso in cui non fosse stato provata una effettiva decurtazione economica, ciò non incideva sulla sussistenza, nel caso concreto, di tutti gli elementi del reato di violenza privata.

Invero, il fatto di avere indotto i dipendenti a presentarsi sul luogo di  lavoro prima dell’inizio dell’orario contrattualmente stabilito, contro la loro volontà ed al di fuori di qualsiasi contrattazione collettiva, utilizzando la prefigurazione di una trattenuta sullo stipendio calcolato sul normale periodo di lavoro pattuito, costituiva una coartazione ingiusta della volontà dei predetti tale da integrare la predetta fattispecie criminosa.

Sempre ad avviso del Tribunale la fattispecie in esame non ricadeva in un semplice conflitto tra datore e lavoratori circa il rispetto del contratto di lavoro ovvero il mancato pagamento di prestazioni effettuate ma presentava un elemento in più, costituito proprio dalla circostanza per cui i predetti furono indotti ad una condotta ulteriore e diversa da quelle riconducibili al contratto di lavoro.

Pertanto, i fatti de quo travalicavano l’ambito dell’illecito amministrativo (si vedano gli artt. 12-15 del d.lgs. 124 del 2004) per collocarsi nell’ambito del reato di violenza privata.

(Tribunale Rovigo, Sentenza, Sez. Penale, 22/04/2009 - Giudice dott. M. Stifano)