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13 Ottobre 2009

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Quando le somme erogate a seguito di pignoramento sono soggette a ritenuta d'acconto, questa deve essere operata anche se il pagamento è effettuato da terzi debitori, se sostituti di imposta. È il caso, per esempio, del pignoramento, chiesto dai lavoratori nei confronti del datore di lavoro insolvente, riferito a somme disponibili sul c/c bancario intestato a quest'ultimo. Il comma 2 dell'art. 15 del decreto legge n. 78/2009 integra l'art. 21, comma 15, della legge n. 449/1997, e prevede che le ritenute alla fonte di cui agli artt. da 23 a 30 del D.P.R. n. 600/1973 e all'art. 11, commi da 5 a 7, della legge n. 413/1991 (indennità di esproprio o di occupazione) si applichino anche al pagamento in sede di pignoramento presso terzi, se si tratta di somme per le quali la ritenuta alla fonte deve essere operata. Dispone infatti il richiamato comma 2 dell'articolo 15 che «All'articolo 21, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «In quest'ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta ai sensi degli articoli 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta d'acconto nella misura del 20%, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate».

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Regime fiscale delle ritenute d'acconto

Maria Rosa Gheido e Alfredo Casotti - Consulenti del lavoro


Sommario


   1. Premessa
   2. Pignoramento presso terzi
   3. Soggetti obbligati ad effettuare le ritenute
   4. Casi particolari