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27 Ottobre 2009

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"Indebito sindacato di scelte riservate alla discrezionalità dell'imprenditore"

Mai più licenziamenti alla leggera "per sopravvenuta inidoneità fisica". Lo sottolinea la Cassazione che ricorda come un giudice legittimamente possa dichiarare "illegittimo" l'allontanamento dal posto di lavoro "intimato per sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni assegnate" se il licenziamento viene inflitto "senza che il datore di lavoro abbia accertato se il lavoratore potesse essere addetto a mansioni diverse e di pari livello".
Ecco perchè la sezione Lavoro ha respinto il ricorso di un'azienda di servizi pubblici sarda che aveva licenziato un suo dipendente assegnato alla segnaletica stradale per "inidoneità fisica" data l'allergia alle vernici. Mario G. era stato inizialmente assunto come addetto alle pulizie, poi assegnato alla segnaletica stradale per poi essere licenziato a causa dell'allergia. Il dipendente allergico era stato reintegrato dalla Corte d'appello di Sassari che, nel marzo del 2006, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento inflitto attraverso un "indebito sindacato di scelte riservate alla discrezionalità dell'imprenditore" sulla base dell'art. 41 della Costituzione.
Inutile il ricorso della Aspo Spa in Cassazione, la quale, con sentenza 21710, ha respinto la protesta e ha evidenziato che correttamente la Corte d'appello "ha ritenuto illegittima la perdita del posto di lavoro da parte di una persona che, assegnata a mansioni pacificamente nocive per la sua salute, avrebbe potuto cambiare le proprie mansioni con altre di pari livello assegnate ad altri lavoratori, senza pregiudizio per costoro e senza mutamenti dell'organico aziandale".