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27 Ottobre 2009

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La colpa del lavoratore non esime il datore dalla responsabilità per danni dovuti a un incidente sul luogo di lavoro.
La Corte di cassazione ha ricordato che l'unica esimente è quella del comportamento doloso tenuto dal dipendente o l'esposizione a rischi per svolgere attività non autorizzata ed estranea a quella di lavoro.
Nel caso di incidente dovuto a colpa del dipendente l'impresa per sollevarsi dalla conseguente responsabilità è tenuta a fornire la prova di aver adottato tutte le cautele e di aver vigilato sullo svolgimento del lavoro.
La Corte di cassazione - con la sentenza 23 aprile 2009 n. 9698 - ha così bocciato la decisione di secondo grado che escludeva qualsiasi responsabilità del datore nel caso di comportamneto incosciente del lavoratore