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23 Novembre 2009

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COLLABORAZIONI OCCASIONALI E CONSULENZE PROFESSIONALI

Per collaborazione occasionale s’intende quando ha il requisito della saltuarietà. Non dovrebbe avere carattere continuativo e consequenziale.. Il lavoratore dovrebbe poter svolgere la sua attività in modo autonomo e non essere vincolato, dal committente, a orari rigidi e predeterminati,ad eccezion fatta per esigenze dell’azienda. In questa tipologia di collaborazione, quindi, il lavoratore non è vincolato ad un orario di lavoro statico e la sua attività è inquadrata come non strutturale all’intero ciclo produttivo ma solo come di supporto al perseguimento degli obiettivi del committente. Il lavoratore occasionale presta la propria opera dietro versamento di un corrispettivo assoggettato a ritenuta d’acconto del 20%. Detto pagamento del corrispettivo non esime da tutti gli obblighi fiscali del lavoratore che dovrà affrontare, sui propri introiti complessivi, l’integrazione dell’aliquota Irpef legata al raggiungimento di specifici scaglioni di reddito.

Questa tipologia di lavoro non prevede né il versamento di contributi previdenziali solo nel caso che il reddito annuo sia superiore a 5.000 euro), né un contratto scritto, né l’obbligo di applicare le regole sulla prevenzione degli infortuni o altre norme previste per gli altri lavoratori.

Il decreto legge 269/2003, approvato e applicato nella legge 236/2003, all’art. 44, prevede che dal 1 gennaio 2004 i prestatori d’opera occasionale che hanno un reddito annuo superiore a 5.000 euro devono iscriversi e versare contributi previdenziali presso la gestione separata Inps dei lavoratori parasubordinati. In tal caso, i collaboratori occasionali dovranno versare la stessa aliquota prevista per i collaboratori coordinati e continuativi, ossia del 17,80% o del 18,80%, a seconda dello scaglione di reddito lordo percepito durante l’anno.

LE CONSULENZE PROFESSIONALI (PRESTAZIONI D’OPERA)

Le consulenze professionali, dal punto di vista giurisprudenziali, sono delle prestazioni d’opera e fanno riferimento agli articoli dal 2222 al 2228 del codice civile e, se si tratta di prestazioni d’opera intellettuali, agli articoli 2229-2230 e seguenti. Non vincolate da contratti, accordi o normative nazionali che disciplinano la prestazione d’opera.

Anche se ci si avvale di accordi verbali, generalmente le parti firmano un «ordine di lavoro o contratto di prestazione d’opera». Questo atto, essendo unico oggetto di riferimento in un eventuale contenzioso, necessita di una descrizione dettagliata dell’opera o del servizio richiesto; i tempi di consegna – da parte del committente – dei materiali necessari alla progettazione e/o realizzazione; i tempi di consegna del lavoratore; la data e le modalità di recesso; il prezzo pattuito; i tempi di pagamento e una penale in caso di ritardato. Infatti, in caso inadempienza, è possibile per il lavoratore anche adire alle vie legali.

Dopo l’approvazione del dlgs 276/03, i prestatori d’opera devono essere in possesso di partita Iva individuale. I prestatori d’opera iscritti al Fondo Inps del 10%, anche se la loro prestazione è occasionale, devono indicare nella fattura la rivalsa previdenziale del 4%. Si è esenti da tale obbligo nel caso che l’attività oggetto della consulenza (o prestazione d’opera) è diversa dalla propria attività professionale prevalente.

La collaborazione occasionale può essere esercitata da tutti i lavoratori e per qualsiasi tipologia di attività lavorativa, purché si rientri nei limiti di tempo e di remunerazione complessivo annuo con lo stesso committente sopra indicati.

La collaborazione occasionale di lavoro indipendente non prevede particolari tutele perché trattasi di attività regolata da contratto negoziato tra le parti. Tant’è che il committente non ha neanche il vincolo di attenersi alle regole sulla prevenzione degli infortuni o altre norme previste (626/94) per gli altri lavoratori.

COMPENSO PATTUITO

Non è d’obbligo l’iscrizione ad un albo professionale né l’apertura di una Parita IVA, in quanto il corrispettivo versato dal committente è soggetto ad una ritenuta di acconto pari al 20% dell’importo.

AI FINI INAIL

Nessun obbligo è dovuto per le prestazioni occasionali ai fini INAIL.

Bisogna distinguere il lavoro esclusivamente occasionale dalla qualità di rapporto di collaborazione occasionale inserita con l’articolo 61 del Decreto attuativo della Legge Biagi n. 30/2003. Il distinguo è nella presenza o meno di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Tale distinzione è fondamentale ai fini dell’assoggettamento o meno agli oneri previdenziali INPS.

Bisogna tener presente che le attività di collaborazione coordinata e continuativa ‘’minime’’ (cioè di durata non superiore a 30 giorni e la cui remunerazione non supera 5mila Euro per ogni committente) sono soggette alla contribuzione prevista dalla gestione separata INPS, invece le prestazioni occasionali ‘’tipiche’’ - prive dei requisiti di continuità e del coordinamento con il committente – sono obbligate a contributo previdenziale INPS se il reddito occasionale è superiore a 5mila Euro.

Colui che presta attività occasionale dovrà presentare comunicazione scritta al committente di aver superato o meno la fascia di esenzione di 5mila Euro di somme ricevute anche da più committenti nel corso dell’ anno di imposta.

Quindi, riassumendo, sì può svolgere consulenze occasionali con ricevuta e r.a.20% (la r.a. Si applica solo se il destinatario della prestazione è un soggetto che svolge attività professionale o d’impresa, se è un privato no);

si compila con i seguenti elementi:

• intestazione ( i dati personali)

• soggetto destinatario della prestazione

• somma ricevuta (dicitura tipo “somma dovuta x prestazione occasionale”)

• r.a. 20% (se impresa/professionista)

• netto vs dare

La r.a. 20% la versa il committente (impresa/professionista)il mese successivo al pagamento,

ci sono dei limiti x le prestazioni occasionali: non devono superare, nell’anno, € 5.000 Superato il limite bisogna iscriversi all’INPS e versare i contributi.
(Mariagabriella CORBI)

Dottoressa in Scienze dell’educazione - Consulente dell’educazione familiare - Mediatrice Familiare