Delibera 15/09
IL COMITATO DIRETTIVO
VISTO l’articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il Regolamento Generale di Organizzazione, il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità ed il Regolamento del Personale dell’A.Ra.N., approvati con delibera del 15 aprile 1999 ed entrati in vigore in data 1° luglio 1999 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI gli articoli 40 e 43 del citato decreto n. 165 del 2001;
CONSIDERATO che i rinnovi contrattuali stanno, sempre più spesso, registrando ritardi rispetto alla tempistica ordinaria per essi prevista, con la conseguente, inevitabile, sovrapposizione temporale dei CCNL di primo e di secondo biennio economico, spesso sottoscritti nello stesso giorno o, comunque, in tempi molto ravvicinati e che tale anomala situazione sta determinando problematiche applicative di notevole complessità anche per quanto riguarda l’individuazione delle organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alle trattative;
RILEVATO che tale situazione ha conseguenze ancora più gravi sull’individuazione dei soggetti sindacali da ammettere alla contrattazione integrativa, in quanto il ritardo del negoziato e la sovrapposizione temporale dei CCNL di primo e secondo biennio economico non consentono il rispetto dei termini temporali necessari per garantire la cadenza delle sessioni negoziali stabilite dai medesimi CCNL, atteso che questi ultimi prevedono la definizione di un contratto integrativo quadriennale di parte normativa e di un contratto integrativo di secondo biennio economico, nonché di contratti integrativi annuali per l’individuazione e l’utilizzo delle risorse del fondo unico;
TENUTO CONTO che le suindicate criticità sono prossime a scomparire o, quanto meno ad essere fortemente ridimensionate, in relazione al nuovo assetto delle relazioni collettive delineato nell’accordo del 22 gennaio 2009, che prevede il superamento della contrattazione collettiva nazionale quadriennale, caratterizzata dalla frammentazione del negoziato nei due bienni economici, ed il ritorno ad un unico contratto collettivo nazionale (normativo ed economico) con periodicità triennale, con conseguente unico accertamento della rappresentatività delle sigle sindacali da ammettere alla trattativa nazionale e, pertanto, anche a quella integrativa;
VALUTATO che, in via generale, i contratti collettivi nazionali, nell’annoverare tra i soggetti legittimati a partecipare alla contrattazione integrativa, oltre alle RSU, anche le organizzazioni sindacali, di norma utilizzano due formulazioni: “organizzazioni sindacali di categoria territoriali firmatarie del CCNL” e OO.SS. “firmatarie del presente contratto” o “del presente CCNL”;
CONSIDERATO che in relazione ai numerosi quesiti pervenuti in proposito, nonché alla complessità e alla delicatezza della materia, anche per le eventuali involontarie lesioni dei diritti dei soggetti legittimati a partecipare alla trattativa, si è reso necessario effettuare alcuni approfondimenti di carattere tecnico–giuridico al fine di verificare la portata delle clausole contrattuali che determinano la composizione delle delegazioni di parte sindacale;
TENUTO CONTO che sul punto, l’Aran ha ritenuto opportuno acquisire un parere di un autorevole esperto esterno, che è stato individuato nel prof. Arturo Maresca, ordinario di diritto del lavoro, presso l’Università di Roma “La Sapienza”;
TENUTO CONTO che in particolare le questioni prospettate riguardano:
- l’individuazione delle organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alla trattativa per la stipula del CCNL quadriennale (e del primo biennio economico), quando tale trattativa venga avviata dopo l’accertamento della rappresentatività relativa al secondo biennio economico, anche con riferimento alle cosiddette code contrattuali;
- l’individuazione delle OO.SS. da ammettere alle trattative per la definizione del contratto collettivo integrativo, accanto alle RSU;
CONSIDERATO che le suindicate questioni attengono alla sola composizione delle delegazioni trattanti e non hanno alcun effetto sulle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro, che rimangono regolate dalle disposizioni dei contratti collettivi nazionali quadro vigenti;
CONSIDERATO che il Comitato direttivo, nel condividere il parere espresso, ritiene opportuno fornire agli Uffici dell’Agenzia le seguenti linee di indirizzo sulla materia;
SU PROPOSTA del Presidente, all’unanimità,
DELIBERA
1) Per quanto riguarda la prima questione, relativa all’individuazione delle organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alla trattativa per la stipula del CCNL quadriennale (e del primo biennio economico), quando tale trattativa venga avviata dopo l’accertamento della rappresentatività relativa al secondo biennio economico, occorre far riferimento soltanto alle OO.SS. che fanno registrare la rappresentatività legale da accertare, per l’appunto,“in corrispondenza dell’inizio di ciascuna stagione contrattuale di riferimento”, come prescritto dal comma ottavo dell’art. 19 del CCNQ del 7 agosto 1998, così come sostituito dal CCNQ 24 settembre 2007. Tale conclusione resta ferma anche nel caso in cui si dovesse verificare uno slittamento dei tempi di avvio della trattativa.
2) Laddove, invece, la trattativa riguardi le c.d. “code contrattuali”, occorre fare dei distinguo. In particolare, nel caso la coda sia tale in senso formale e sostanziale – in quanto relativa alladecisione assunta dai negoziatori che, temendo l’allungarsi dei tempi per il completamento della trattativa e volendo rendere subito fruibili per i lavoratori i risultati raggiunti, sottoscrivono un accordo parziale, differendo nel contempo la trattativa per quelle materie sulle quali non si è ancora raggiunta un’intesa – le OO.SS. legittimate a negoziarla sono soltanto quelle stesse con le quali l’ARAN ha raggiunto l’accordo parziale, anche se all’epoca della ripresa della trattativa per la definizione di tali code, altre OO.SS. hanno raggiunto la rappresentatività legale oppure quelle che la possedevano, l’hanno successivamente persa. Nel caso in cui, invece, la trattativa riguardi anche questioni nuove (totalmente o parzialmente) che, magari, non erano neppure presenti nella fase della trattativa conclusa con l’accordo parziale e che emergono successivamente, in un periodo temporale rispetto al quale è intervenuto un nuovo accertamento della rappresentatività per il secondo biennio economico, il problema dell’individuazione delle OO.SS. legittimate alla trattativa si presenta più complesso ove non dovesse riscontrarsi una perfetta coincidenza tra i sindacati legittimati a trattare il quadriennio contrattuale e quelli ammessi a negoziare il secondo biennio economico. In questa ipotesi la soluzione che appare preferibile, per il principio della unitarietà del contratto collettivo nazionale e per il necessario rispetto delle regole in materia di rappresentatività sindacale, quale criterio selettivo voluto dal legislatore per la individuazione dei soggetti sindacali titolati alla contrattazione collettiva nazionale, è quella di allargare la trattativa sulle c.d. code a tutte le OO.SS. che risultino dotate della rappresentatività legale, sia nel momento storico in cui tale trattativa si svolge (durante il secondo biennio economico) sia per il contratto collettivo quadriennale che funge, comunque, da contenitore anche del nuovo accordo.
3) Con riguardo alla seconda questione, ovvero l’individuazione delle OO.SS. da ammettere alle trattative per la definizione del contratto collettivo integrativo, le disposizioni contenute negli artt. 40 e 43 del d.lgs. n. 165 del 2001 stabiliscono che sono i contratti collettivi nazionali di lavoro ad individuare i soggetti legittimati a partecipare alla contrattazione integrativa. In proposito la formulazione adottata dai CCNL - che, però, dovrà essere verificata con specifico riguardo all’interpretazione di ciascun testo contrattuale – appare fare riferimento alle OO.SS. che hanno sottoscritto il contratto collettivo quadriennale, tempo per tempo, vigente. Ove si registri una differenziazione tra le parti firmatarie del contratto collettivo quadriennale e quelle che sottoscrivono il secondo biennio economico, in base anche al principio generale dell’inscindibilità del contratto collettivo, appare corretto affermare che il contratto collettivo nazionale ingloba l’accordo sul secondo biennio economico con la conseguenza che i soggetti sindacali che lo hanno stipulato diventano parti del contratto collettivo nazionale. Le osservazioni appena svolte sono di ausilio all’interpretazione delle clausole che, all’interno del contratto collettivo nazionale, individuano le OO.SS. legittimate alla contrattazione integrativa facendo riferimento ai soggetti sindacali firmatari del contratto collettivo nazionale, in quanto la formula utilizzata ben può intendersi riferita – in assenza di determinazioni più puntuali – sia alle OO.SS. firmatarie del solo CCNL quadriennale e del primo biennio economico sia alle OO.SS. firmatarie del solo CCNL relativo al secondo biennio economico.
Roma, 19 marzo 2009
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