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07 Luglio 2009

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È diventato definitivo il provvedimento dello scorso dicembre del gup di Milano che prosciolse 4106 tranvieri accusati di “interruzione di pubblico servizio” per gli scioperi di dicembre-gennaio 2003/04. Infatti non c'è stato nessuno che si è voluto avventurare in Cassazione all'indomani del respingimento da parte del gup dei decreti di condanna penale chiesti dalla Procura. Grande soddisfazione dal momento che fummo gli unici a nominare un avvocato penalista, Mirco Mazzali, per difendere i lavoratori ATM da eventuali ripercussioni.
Adesso è ufficiale. Non è reato penale protestare in massa per il riconoscimento di un sacrosanto diritto, come lo è il rinnovo del contratto cioè la richiesta di un reddito dignitoso, scavalcando ogni regola come giustamente
misero in atto i tranvieri milanesi.
Dal punto di vista civilistico, ricordiamo le sanzioni da parte di ATM di 40 euro ai i lavoratori che aderirono alla lotta senza proporre ricorso. Anche in questo caso nominammo prontamente un pool di legali civilisti che impugnarono le sanzioni a tutti quei lavoratori che si rivolsero a noi, scongiurando loro la multa.
Nell’occasione gli avvocati ci hanno rivolto l’invito di comunicare ai lavoratori la seguente testuale missiva:

“Cari lavoratori,
come già noto, anche il giudice d’appello ha ritenuto che, non avendo ATM provveduto all’effettiva adozione dei provvedimenti disciplinari contro gli scioperi del dicembre 2003 e successivi, i lavoratori non abbiano interesse a coltivare il giudizio relativo alla legittimità della decisione della Commissione di Garanzia di far punire i lavoratori che avevano scioperato. La sentenza d’appello non pare meritoria di ricorso in Cassazione (per il quale inevitabilmente vi sarebbero costi da condividere e rischi di successive condanne alle spese), perché ove mai l’azienda decidesse
oggi, dopo ben 5 anni dai fatti, di procedere ad applicare la multa per la prima contestazione e a sanzionare anche le successive giornate di sciopero, sarebbe sempre possibile impugnare quelle sanzioni davanti al giudice senza alcuna sostanziale limitazione.
Vi chiediamo quindi di comunicare tempestivamente all’ Organizzazione Sindacale sottoscrittrice del presente comunicato entro e non oltre il 20 luglio 2009, visto la scadenza del ricorso in Cassazione il 16 settembre 2009, vostre eventuali obiezioni alla decisione di non proporre ricorso per Cassazione restando comunque inteso che se ATM dovesse successivamente modificare il suo atteggiamento resteremmo a vostra disposizione per reagire con una nuova azione giudiziaria.

Milano, 20 giugno 2009
Avv.ti Alberto Medina, Giovanni Sertori, Alba e Valentina Civitelli