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23 Novembre 2009

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Si è molto discusso se integra il reato di falso ideologico in atto pubblico o di truffa consumata la mancata timbratura, da parte del dipendente pubblico, del cartellino segnatempo in occasione di brevi allontanamenti dal luogo di lavoro.
La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata (nonostante le pronunce in tema siano poco numerose ed in gran parte risalenti nel tempo) nel ritenere che i cartellini marcatempo, una volta installati, costituiscano prova della presenza sul luogo di lavoro degli intestatari, nel periodo intercorrente tra l'ora di ingresso e quella di uscita, con la conseguente rilevanza delle relative attestazioni, sia ai fini della regolarità del servizio (nel caso in cui gli interessati siano adibiti a funzioni o servizi pubblici) sia ai fini della retribuzione che a ciascuno compete.L'omessa timbratura del cartellino, in occasione di allontanamenti intermedi del dipendente, come nel caso di specie per andare allo stadio, impedisce pertanto, a sua volta il controllo di chi è tenuto alla retribuzione, sulla quantità dell'attività lavorativa prestata, tanto in vista di un recupero (ove previsto) del periodo di assenza, quanto in vista di una detrazione correlativa dal compenso mensile, così che, sotto tali profili, costituisce condotta idonea a trarre in inganno ed a far conseguire ingiusti profitti (Cass. pen., Sez. V, 23 settembre 1996, n. 9192). Sicché l'omessa attestazione di un allontanamento temporaneo è un artificio idoneo a indurre in errore colui che leggerà poi il cartellino, non è un'attestazione falsa.
Sulla questione, un minoritario indirizzo giurisprudenziale fa leva, in sostanza, sulla considerazione che la timbratura del cartellino rileva "in via diretta ed immediata unicamente ai fini della retribuzione e comunque del regolare svolgimento della prestazione di lavoro e solo indirettamente, e mediatamente, ai fini del regolare svolgimento del servizio" (Cass. pen., Sez. 5, n. 44689 del 2005). Di conseguenza, la condotta di falsificazione ideologica del pubblico ufficiale ipotizzata dall'art. 479 c.p. (come quella materiale di cui all'art. 476 c.p.) deve sostanziarsi in una attività svolta "nell'esercizio delle sue funzioni" pubblicistiche, appare ineludibile distinguere, nell'attività del pubblico impiegato - ed in un contesto in cui il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti ha assunto connotazioni privatistiche (a seguito della disciplina introdotta con il D.Lgs. n. 29 del 1993, modificata dal D.Lgs. n. 80 del 1998, ora trasfusa nel D.Lgs. n. 165 del 2001) - "gli atti che sono espressione della pubblica funzione e/o del pubblico servizio e che tendono a conseguire gli obiettivi dell'ente pubblico" da quelli "strettamente attinenti alla prestazione" di lavoro, "ed aventi, perciò, esclusivo rilievo sul piano contrattuale e non anche su quello funzionale" (Cass., Sez. 5^, n. 12789/2003).
Premesso, invero, che secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte e la prevalente dottrina, "agli effetti delle norme sul falso documentale, il concetto di atto pubblico è più ampio rispetto a quello che si desume dalla definizione contenuta nell'art. 2699 c.c., in quanto comprende non soltanto quei documenti che sono redatti con le richieste formalità da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede, ma anche i documenti formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni, attestanti fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza ed aventi attitudine ad assumere rilevanza giuridica", rimane che - come si esprime autorevole dottrina - "la falsa rappresentazione della realtà che viene documentata deve essere rilevante in relazione alla specifica attività del pubblico ufficiale e ciò significa che la falsità deve investire un fatto che, in relazione al concreto esercizio della funzione o attribuzione pubblica, abbia la potenzialità di produrre effetti giuridici". Deve, allora, convenirsi che, in effetti, il cartellino marcatempo ed i fogli di presenza sono destinati ad attestare solo una circostanza materiale che afferisce al rapporto di lavoro tra il pubblico dipendente e la pubblica amministrazione, ed in ciò esauriscono in via immediata i loro effetti, non involgendo affatto manifestazioni dichiarative, attestative o di volontà riferibili alla pubblica amministrazione. Il pubblico dipendente, in sostanza "non agisce neppure indirettamente per conto della P.A., ma opera come mero soggetto privato, senza attestare alcunchè in ordine all'attività della P.A.".

Va, quindi, affermato il seguente principio di diritto: i cartellini marcatempo ed i fogli di presenza dei pubblici dipendenti non sono atti pubblici, essendo essi destinati ad attestare da parte del pubblico dipendente solo una circostanza materiale che afferisce al rapporto di lavoro tra lui e la pubblica amministrazione (oggi soggetto a disciplina privatistica), ed in ciò esauriscono in via immediata i loro effetti, non involgendo affatto manifestazioni dichiarative, attestative o di volontà riferibili alla pubblica amministrazione. Tanto ritenuto, pure torna opportuno, da ultimo, rilevare che, ove, poi, tali attestazioni del pubblico dipendente siano utilizzate, recepite, in atti della pubblica amministrazione a loro volta attestativi, dichiarativi o di volontà della stessa, tanto può dar luogo ad ipotesi di falso per induzione, ai sensi dell'art. 48 c.p. (Cass. pen., Sez. V, 21/09/2004, n. 44288).

…truffa consumata?

Le Sezioni unite della Corte di legittimità (Cass. pen. Sez. Unite, 11/04/2006, n. 15983) nel risolvere il precedente contrasto registratosi sul punto, hanno di recente avuto modo di affermare che non integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la sua presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, in quanto documenti che non hanno natura di atto pubblico, ma di mera attestazione del dipendente inerente al rapporto di lavoro, soggetto a disciplina privatistica; documenti che, peraltro,non contengono manifestazioni dichiarative o di volontà riferibili alla pubblica amministrazione. Ma dalla non riconducibilità del fatto nello schema del delitto di falso ideologico, non deriva affatto il venir meno del carattere fraudolento della condotta, non essendo revocabile in dubbio che - proprio in considerazione della funzione attestativa ed "autocertificativa"che la sottoscrizione del "foglio di presenza" assume agli effetti del rispetto dell'orario di lavoro e dell'espletamento in concreto delle proprie mansioni - qualsiasi condotta "manipolativa" delle risultanze di quella attestazione è di per se - ed ontologicamente - idonea a trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio circa il "fatto" che quella attestazione è volta a dimostrare (la presenza sul luogo di lavoro). In questa prospettiva, dunque, la tesi del ricorrente, secondo la quale mancherebbe il nesso eziologico, giacchè all'imputato non sarebbe addebitabile una falsa attestazione, giacchè, in realtà, lo stesso si sarebbe limitato a omettere di indicare le assenze intermedie, perde qualsiasi capacità suggestiva, giacchè è proprio la firma di ingresso e quella di uscita (con i corrispondenti orari) a rappresentare il dato di "verità non manipolarle", pena la ravvisabilità di un evidente "artificio".
Deve chiarirsi ulteriormente, in proposito, che l'omissione di cui si tratta è giuridicamente rilevante, poichè il dipendente pubblico, nella specie - è tenuto ad uniformarsi ai principi di correttezza, anche nella fase esecutiva del contratto e, pertanto, ha l'obbligo giuridico di portare a conoscenza della controparte del rapporto di lavoro non soltanto l'orario di ingresso e quello di uscita, ma anche quello relativo ad allontanamenti intermedi sempre che questi, conglobati nell'arco del periodo retributivo, siano economicamente apprezzabili: tale obbligo va adempiuto tramite i sistemi all'uopo predisposti e, quindi anche mediante la corretta timbratura del cartellino segnatempo o della scheda magnetica, ove installati, salvo che siano adottate altre procedure equivalenti, a condizione che queste siano formali e probatoriamente idonee ad assolvere alla medesima funzione.
Se non ogni violazione del citato obbligo di correttezza contrattuale concreta il reato di truffa (anche ove produttiva, rispettivamente, di danno per un soggetto e di profitto per un altro) è da ravvisarsi invece l'estremo costitutivo del raggiro nella condotta di chi crea l'apparenza dell'adempimento, in contrasto con la realtà. Qualora, poi, l'assenza del dipendente sia occultata da registrazioni effettuate ad opera di altro dipendente, al raggiro indicato si aggiunge un evidente artificio.
Attesa la funzione dei c.d. «cartellini segnatempo» di costituire prova della continuativa presenza del dipendente sul luogo di lavoro nel tempo compreso tra l'ora d'ingresso e quella di uscita, secondo la sentenza in esame (cui si uniforma a Cass. pen., Sez. V, 22 settembre 2003, n. 39077; idem Cass. pen., Sez. II, 16 marzo 2004, n. 19302; Cass. pen., Sez. II, 6 ottobre 2006, n. 34210) deve ritenersi che, indipendentemente dalla configurabilità, o meno del falso ideologico (avuto riguardo alla controversa natura giuridica dei detti cartellini), costituisca comunque condotta suscettibile di integrare il reato di truffa consumata quella del pubblico dipendente che si allontani temporaneamente dal luogo di lavoro senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che questi, conglobati nell'arco dei periodo retributivo, siano da considerare economicamente apprezzabili.
(Altalex, 16 novembre 2009. Nota di Rocchina Staiano)