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23 Novembre 2009

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La tutela della maternità nell'ambito delle libere professioni

L’attività lavorativa, che sia essa di natura autonoma o professionale, hanno indotto la giurisprudenza all’adozione di regole diverse da quelle poste in essere nel mondo dell’attività dipendente, In primis l’astensione dal lavoro, per le lavoratrici dipendenti si attua 3 mesi ante e due post-parto, per le lavoratrici autonome questo obbligo non sussiste, infatti esse possono continuare ad esplicare la loro attività anche durante il periodo di “congedo di maternità”, e nel contempo percepire dall’Inps o dalla Cassa Professionale, cui appartengono, l’indennità di maternità motivo specifico per cui versano annualmente una quota contestualmente agli altri contributi previdenziali. E’ doveroso annoverare una storica sentenza che attribuisce la validità dell’indennità di maternità ad una lavoratrice autonoma, nel periodo di congedo, perché la stessa avrà minor tempo da dedicare al suo lavoro, ed è proprio per questo motivo si inserisce l’indennità di maternità. Infatti la Corte costituzionale, chiamata a valutare un caso relativo ad una notaia, (sentenza n.3 del 1998) stabilisce testualmente che l’indennità di maternità “serve ad assicurare alla madre lavoratrice la possibilità di vivere questa fase della sua esistenza senza una radicale riduzione del tenore di vita che il suo lavoro la ha consentito di raggiungere e ad evitare, quindi, che alla maternità si ricolleghi uno stato di bisogno economico”.

Bisogna attendere sino al decreto interministeriale del 12 luglio 2007, che si rifà all’articolo 80 comma 12 della legge 388/2000, che sancisce la tutela prevista per la maternità e gli assegni al nucleo familiare per le lavoratrici iscritte ai fondi separati e stabilisce che essa deve avvenire con medesime modalità previste per il lavoro dipendente, considerando che i versamenti effettuati sono per maternità e CUAF(contributo unificato assegni familiari) come in atto per i lavoratori dipendenti.

Al fine di tutelare in maniera ampia la maternità ricordiamo:

art. 1 del decreto: allarga l’astensione dal lavoro alle donne durante il congedo anche “ai committenti di lavoratrici a progetto e categorie assimilate (co.co.co.) nonché agli associanti in partecipazione, a tutela delle associate in partecipazione iscritte alla gestione separata”.

Questa direttiva trova la sua applicazione nei campi delle collaborazioni che in realtà celano veri e propri rapporti lavorativi. La non osservanza di tale obbligo avrebbe invalidato per il settore rosa dei professionisti o autonomi, l’obiettivo raggiunto dalle lavoratrici dipendenti. Tale precisazione è specifica per la condizione di vulnerabilità della lavoratrice autonoma rispetto a coloro che sono tutelate da contratti di lavoro subordinato;

art 2 del decreto, considera le lavoratrici con partita IVA.


In maniera blanda si potrebbe asserire che sia analogo discorso ma da un’accurata visura si evidenzia che l’articolo 2 consente alle libere lavoratrici, iscritte alla gestione separata, l’accesso all’indennità di maternità a patto che l’astensione effettiva dall’attività lavorativa venga attestata mediante certificazione. Tale possibilità non obbliga all’astensione ma relega la corresponsione dell’indennità all’effettiva sospensione lavorativa.

Riepilogando:

alle libere professioniste iscritte alle casse previdenziali spetta l’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi dopo, a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività, a condizione che vi sia l’inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo.

PER ADOZIONE E/O AFFIDAMENTO

L’indennità di maternità compete, sia alla lavoratrice professionista che al lavoratore professionista (sent. C.C. n. 385/2005) anche in presenza di adozione o affidamento a patto che il bambino non abbia superato i sei anni di età al momento dell’inserimento nel nucleo familiare.

Nel caso di adozioni internazionali il diritto (tre mesi successivi all’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato) può essere esercitato anche per i bambini di età compresa tra i sei anni e il compimento della maggiore età..(sent. C.C. n. 371/2003).

PER INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA

Qualora si dovesse verificare interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, non prima del terzo mese di gravidanza, spetta l’indennità di maternità per una mensilità.

Qualora l’interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, avvenisse dopo il compimento del sesto mese, compete l’indennità di maternità per intero.

IL TRATTAMENTO AMMINISTRATIVO


L’indennità di maternità viene assegnata in misura pari all’80% di cinque dodicesimi del solo reddito professionale denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno antecedente a quello dell’evento.

LA SCADENZA E LE MODALITA’ DELLA DOMANDA


La domanda finalizzata all’indennità di maternità deve essere presentata, su apposito modulo predisposto dalla cassa, a decorrere dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro e non oltre il termine categorico di 180 giorni dal parto.

Stesso termine per interruzione della gravidanza, la domanda per avere la prestazione è da presentarsi entro i 180 giorni dalla data dell’evento.

D.ssa Mariagabriella Corbi - Dottoressa in Scienze dell’educazione – Consulente dell’educazione familiare – Mediatrice Familiare